E-fattura carburanti: proroga al 2019 per gli impianti stradali di distribuzione per autotrazione

È ufficiale il differimento al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica relativa alle cessioni di carburanti per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione. Il D.L. n. 79/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018, è in vigore dal 29 giugno.

Slitta, quindi, l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, infatti, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Questo è quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2018.

Il rinvio al 2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai consumers: dal 1° luglio continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Fuori dalla proroga anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici. Il settore dei carburanti è stato oggetto di numerosi interventi normativi ad opera della Legge di Bilancio 2018, finalizzati a prevenire e a contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.

E’ indubbio che un adempimento di tale portata innovativa possa richiedere un periodo ben più ampio per l’applicazione e per consentire ai soggetti coinvolti di applicarlo in condizioni di certezza, nel rispetto delle indicazioni rese. Inoltre, non si può ignorare come, nonostante le precisazioni fornite, residuino alcune criticità interpretative che, al momento, non hanno trovato soluzione e che, verosimilmente, potranno essere affrontate nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina.

In quest’ottica, si giustifica senz’altro la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria dovrà risolvere gli aspetti dubbiosi che sono stati sollevati e valutare l’opportunità di prendere in considerazione l’eventuale disapplicazione delle sanzioni per le difformità tenute dagli operatori del settore in fase iniziale del nuovo obbligo.

La disapplicazione delle sanzioni sarebbe una misura necessaria per coloro che non intendessero avvalersi della proroga, documentando l’acquisto dei carburanti, già da luglio, mediante fattura elettronica, anziché attraverso la tenuta della vecchia e ormai, obsoleta, scheda carburante, abolita dal prossimo anno definitivamente.

Ad ogni modo, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deduzione della spesa, da luglio sarà necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante, oltre alla scheda carburante, per chi decidesse di avvalersi del differimento dell’obbligo della fattura elettronica. Come anzidetto, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito e/o di credito.

Il rinvio al 1° gennaio 2019 non si estende, invece, agli acquisti di carburanti per autotrazioni effettuati in veste di privati consumatori, che dal 1° luglio 2018 continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma l’esercente dell’impianto di distribuzione sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione in via telematica dei rispettivi dati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Infine, restano escluse dalla proroga disposta dal Consiglio dei Ministri anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici, pur residuando numerose incertezze in merito all’individuazione dell’ambito di applicazione della fatturazione elettronica (non essendo chiaro cosa si possa intendere per “filiera delle imprese”).